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Con la presente si comunica che in data 07.12.2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento definitivo che sancisce l’Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 riguardante l’attuazione del D.Lgs 195/2003 che definisce le capacità e i requisiti professionali e formativi minimi per il personale dipendente incaricato di svolgere la funzione di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P./R.S.P.P.). In sintesi il 14/02/2007 è scaduto il periodo transitorio e quindi la designazione di un R.S.P.P. dipendente non avente le capacità ed i requisiti imposti dal Decreto sopraccitato comporterà la sanzione PENALE prevista all’art.55 del D.Lgs 81/08 in capo al datore di lavoro: arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 15.000 euro. Per ottemperare alle nuove disposizioni di Legge ci sono, quindi, due possibili soluzioni: - affidare l’incarico di R.S.P.P. a figure professionali esterne all’azienda, di consolidata e comprovata esperienza nel campo della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Fatta salva la deroga nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 di assunzione diretta da parte del datore di lavoro dell’incarico di R.S.P.P., con conseguente formazione obbligatoria su base D.M. 16/01/97. Previo incontro conoscitivo con il datore di lavoro e successiva analisi del documento di valutazione del rischio, potremo assumere l’incarico di R.S.P.P. esterno introducendo in azienda una politica della sicurezza efficace ed efficiente, orientata al progresso e alla diffusione di un sistema di gestione propositivo per il miglioramento della qualità del lavoro e della produttività. richiesta informazioni |
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